Sez. 3, Sentenza n. 21490 del 07/11/2005 (Rv. 586045 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Art. 1460 cod. civ. - Applicabilità - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
La norma dell'art. 1460 cod. civ., costituendo un mezzo di tutela di carattere generale diretto al mantenimento dell'equilibrio del rapporto economico di scambio, è applicabile anche al contratto preliminare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)