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Sez. 3, Sentenza n. 21490 del 07/11/2005 (Rv. 586045 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Art. 1460 cod. civ. - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586045-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

La norma dell'art. 1460 cod. civ., costituendo un mezzo di tutela di carattere generale diretto al mantenimento dell'equilibrio del rapporto economico di scambio, è applicabile anche al contratto preliminare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)