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Sez. 1, Sentenza n. 13652 del 22/07/2004 (Rv. 574803 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE | Nullità per violazione del disposto dell'art.163 n.7 c.p.c. - Conseguenze - Sanatoria ex art.164 comma 2 stesso codice - Efficacia retroattiva - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574803-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE

Il novellato art.164 c.p.c. - a mente del quale la citazione è nulla (tra l'altro) "se manca" (come nella specie) "l'avvertimento previsto dal n.7 dell'art.163", sicché "se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione" - deve essere interpretato nel senso che la sanatoria da esso prevista si realizza con effetto retroattivo, e non soltanto con efficacia "ex nunc".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 n. 7, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)