Sez. 2, Sentenza n. 12546 del 27/08/2002 (Rv. 557108 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE | Udienza di comparizione - Erronea indicazione della data - Conseguenze - Errore immediatamente riconoscibile - Nullità della citazione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE
In tema di citazione a comparire, l'errata indicazione della data dell'udienza di comparizione perché anticipata rispetto a quella di notifica (nella specie, la citazione in appello era stata notificata il 3.12.1994 per l'udienza del 18.1.1994), non integra un'ipotesi di nullità della citazione stessa tutte le volte in cui l'errore sia, per la sua intrinseca grossolanità, immediatamente riconoscibile, con l'uso dell'ordinaria diligenza, come errore meramente materiale, in relazione al quale il convenuto (o, come nella specie, l'appellato) possa facilmente rendersi conto, tenendo presenti i termini a comparire, che l'anno indicato è quello immediatamente successivo alla notifica, ovvero possa, quando la causa sia stata iscritta a ruolo, facilmente attivarsi per conoscere la data esatta di comparizione, anziché - sottraendosi, anche inconsapevolmente, al dovere di lealtà processuale di cui all'art. 88 cod. proc. civ. - omettere tanto ogni accertamento quanto la stessa costituzione in giudizio per poi inopinatamente eccepire la nullità della citazione sul presupposto della mancanza di certezza della data di comparizione, nonostante tale certezza potesse e dovesse essere facilmente acquisita.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)