Sez. L, Sentenza n. 5060 del 15/10/1985 (Rv. 442376 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - CONTESTAZIONE IN PRIMO GRADO - DEDUZIONE IN APPELLO DELLA NULLITÀ DEL RECESSO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI E DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE DELLA ILLEGITTIMITÀ DEL RECESSO PER MANCATA PREVISIONE CONTRATTUALE DI ESSO COME SANZIONE DISCIPLINARE E PER MANCATA AFFISSIONE DEL RELATIVO CODICE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - CONTESTAZIONE IN PRIMO GRADO - DEDUZIONE IN APPELLO DELLA NULLITÀ DEL RECESSO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI E DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE DELLA ILLEGITTIMITÀ DEL RECESSO PER MANCATA PREVISIONE CONTRATTUALE DI ESSO COME SANZIONE DISCIPLINARE E PER MANCATA AFFISSIONE DEL RELATIVO CODICE - INAMMISSIBILITÀ.*
Quando in primo grado sia stato impugnato il licenziamento del lavoratore sotto il profilo della Mancanza di giusta causa o di giustificato motivo costituisce domanda nuova in appello la questione della nullità del licenziamento medesimo per violazione delle Disposizioni dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori, ne è consentito prospettare per la prima volta come motivo di impugnazione in Sede di legittimità la questione della legittimità del licenziamento in relazione sia all'asserita circostanza della mancata previsione da parte della contrattazione collettiva del licenziamento come sanzione disciplinare sia del mancato rispetto dell'Obbligo di affissione del cosiddetto codice disciplinare. (V 596/84, mass n 432833 e 432834; (V 886/82, mass n 418736).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)