Sez. 2, Sentenza n. 3456 del 08/06/1984 (Rv. 435476 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE - VALIDITÀ DI UNA DELIBERAZIONE - ACCERTAMENTO - ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE IN UNA ASSEMBLEA ORDINARIA O IN UNA STRAORDINARIA - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE - VALIDITÀ DI UNA DELIBERAZIONE - ACCERTAMENTO - ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE IN UNA ASSEMBLEA ORDINARIA O IN UNA STRAORDINARIA - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Ai fini della validità di una deliberazione di assemblea condominiale, è privo di qualunque rilievo il fatto che la delibera impugnata sia stata adottata in un'assemblea straordinaria piuttosto che in un'assemblea ordinaria, o viceversa, giacché non esistono, tra le competenze di questi due tipi di assemblee, differenze di sorta, né sono previsti differenti quorum per la legale Costituzione delle assemblee medesime, l'assemblea straordinaria essendo menzionata, in opposizione a quella ordinaria, dall'art. 66 disp. Attuaz. Cod. civ., soltanto per disporre che l'assemblea ordinaria deve essere convocata annualmente, a differenza di quella straordinaria, che è convocata in qualsiasi momento in caso di necessità. (V 2050/75, mass n 375769).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)