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Sez. 1, Sentenza n. 2309 del 02/03/2000 (Rv. 534519 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - GENITORI - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - IN GENERE | Illecita sottrazione internazionale di minore - Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 - Obbligo dell'immediata riconsegna - Disciplina derogatrice ex art. 13 - Portata - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534519-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - GENITORI - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 13, lettera a) della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 in tema di aspetti civili della illecita sottrazione di minori (ratificata in Italia con legge 15 gennaio 1980) introduce una deroga al principio dell'obbligo di immediata restituzione del minore a chi, avendone la custodia, ne sia stato privato. Essa trova il suo presupposto applicativo non già nel fatto per cui, al momento in cui il minore sia stato in concreto trasferito o non restituito, l'affidatario non fosse ormai più titolare formale dell'affidamento o della potestà parentale, ma nel più semplice fatto per cui quest'ultimo, in quel momento, non esercitasse effettivamente il diritto di affidamento. Il non esercizio effettivo del diritto di affidamento, costituisce, più in particolare, un "minus" rispetto alla perdita dell'affidamento o della podestà parentale, e si configura, in difetto di specifica definizione normativa (attesa l'assenza di disposizioni specifiche relativa in seno alla succitata convenzione), come assenza di concreto accertamento delle necessità materiali e spirituali di vita del minore, la quale - ove ricorre - rende inconfigurabile il carattere di illiceità nel fatto dell'avvenuto trasferimento o del mancato rientro del minore. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così rigettato il ricorso di una cittadina svedese divorziata da un cittadino italiano ed affidataria del figlio con questi concepito, la quale, avendo, per sue difficoltà esistenziali ed organizzative, a sua volta affidato il minore ad un'altra famiglia, così come consentito dalla legislazione di quel Paese - che consente l'affidamento temporaneo ad una "famiglia di sostegno" senza che ciò determini la decadenza dalla titolarità dell'affidamento e/o della potestà genitoriale - aveva denunciato il mancato rientro presso di sè del bambino al termine del concordato periodo di vacanza trascorso con il padre).

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 art. 1 CORTE COST., Legge 15/01/1994 num. 64 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)