Sez. 1, Sentenza n. 9499 del 23/09/1998 (Rv. 519078 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - INGRESSO NELLO STATO DI STRANIERI MINORI DEGLI ANNI 14 - IN GENERE | Illecita sottrazione internazionale di minore - Convenzione dell'Aja 25 Ottobre 1980, resa esecutiva con legge n. 64 del 1994 - Disciplina ex art. 13 - Ordine di rimpatrio del minore nello Stato di abituale residenza - Obbligatorietà - Deroghe - Sussistenza delle condizioni legittimanti la deroga - Accertamento - Poteri del giudice - Informazioni sul minore e sulla sua situazione sociale fornite dallo Stato di residenza - Obbligo di tenerne conto - Sussistenza - Divieto di valutarle nel merito - Esclusione - Valore probatorio peculiare o poziore rispetto al materiale probatorio di provenienza "interna" - Esclusione.
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - INGRESSO NELLO STATO DI STRANIERI MINORI DEGLI ANNI 14 - IN GENERE
L'art. 13, ultimo comma, della Convenzione dell'Aja del 25 Ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, resa esecutiva con legge n. 64 del 1994, secondo il quale, nell'accertare le circostanze che, ai sensi dello stesso articolo, limitano il dovere di ordinare il rimpatrio del minore, ove richiesto, in caso di suo trasferimento illecito, il giudice deve tener conto delle informazioni sul minore stesso, provenienti dallo Stato di sua residenza, intende semplicemente imporre la valutazione di tali informazioni, senza, con ciò, attribuire ad esse un valore peculiare o addirittura poziore rispetto al materiale probatorio di provenienza "interna", salvo, ovviamente, il controllo logico e giuridico sulla valutazione compiuta dal giudice. È, pertanto, escluso che la predetta norma vieti al giudice di valutare nel merito le informazioni di cui si tratta.
Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)