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Sez. L, Sentenza n. 4785 del 25/07/1986 (Rv. 447482 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE - CALCOLO - ESCLUSIONE DELLA INCIDENZA DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1986-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447482-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE - CALCOLO - ESCLUSIONE DELLA INCIDENZA DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - LEGITTIMITÀ.*

L'art. 36 cost. E l'art. 2109 cod. civ. stabiliscono che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, senza peraltro indicare con carattere imperativo alcuno specifico criterio circa la misura della retribuzione da corrispondersi durante tale periodo; è, pertanto, legittima la Determinazione di tale retribuzione secondo il salario percepito dal lavoratore durante l'orario normale di lavoro, con esclusione di quanto percepito per il lavoro straordinario, non essendo giustificabile che per il pagamento di quanto dovuto nel periodo di ferie, caratterizzato dalla Mancanza di attività lavorativa per le necessarie esigenze di ristoro fisiopsichiche del prestatore, si tenga conto di un'attività che, seppure continuativa, ha pur sempre carattere di precarietà ed eccezionalità, potendo in qualunque momento essere soppressa dal datore di lavoro. (V 5849/85, mass n 443035; (V 4148/82, mass n 422123).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)