Sez. 1, Ordinanza n. 628 del 14/03/1978 Cc. (dep. 19/04/1978) Rv. 138721 - 01
COMPETENZA PENALE - RIMESSIONE DI PROCEDIMENTI - CASI - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI MAGISTRATI - OPERATIVITA DELL'ISTITUTO RISPETTO AL PROCEDIMENTO ORDINARIO DI COGNIZIONE - ESTENSIONE AL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA PENALE - RIMESSIONE DI PROCEDIMENTI - CASI - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI MAGISTRATI - OPERATIVITA DELL'ISTITUTO RISPETTO AL PROCEDIMENTO ORDINARIO DI COGNIZIONE - ESTENSIONE AL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - ESCLUSIONE.*
L'istituto della rimessione, preveduto dall'art 60 cod proc pen, attiene esclusivamente al procedimento ordinario di cognizione, e pertanto non puo estendersi al procedimento di prevenzione, disciplinato dalla legge 27 dicembre 1956, n 1423, nei confronti del quale - in difetto d'una specifica regolamentazione - risultano applicabili le norme relative alla proposizione e alla decisione dei ricorsi in tema di misure di sicurezza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 633 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)