Sez. 1, Sentenza n. 9199 del 15/06/1984 Ud. (dep. 26/10/1984) Rv. 166331 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - NOZIONE - SENTENZA DI CONDANNA - MOTIVAZIONE SUL PUNTO - INCENSURABILITÀ - CONTENUTO - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - NOZIONE - SENTENZA DI CONDANNA - MOTIVAZIONE SUL PUNTO - INCENSURABILITÀ - CONTENUTO - FATTISPECIE.*
In tema di ricettazione, la scienza dell'agente in ordine alla provenienza delittuoso della cosa, che non richiede una precisa e completa cognizione di tutte le circostanze del delitto presupposto, può desumersi da qualsiasi elemento e la relativa indagine costituisce accertamento di fatto che si sottrae al Sindacato di legittimità se congruamente motivato. Ne consegue che la motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta priva di vizi logici o giuridici, qualora i sospetti sulla legittimità della provenienza della cosa siano così gravi ed univoci da generare, in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, la certezza, secondo la comune esperienza, che le cose ricevute o acquistate non potevano essere possedute legittimamente da chi le deteneva o le offriva. (nella specie, nel corso di una perquisizione fu rinvenuta nella abitazione dell'imputato un fucile a canne mozze, che, secondo la Corte, di per sè denotava obiettivamente e palesemente la provenienza almeno dal delitto di cui all'art. 3 legge n. 110 del 1975 e, da altre circostanze, risultava che all'imputato si rivolgevano i derubati della zona per ottenere la restituzione della refurtiva). (V mass n 138721, sulla prima parte della massima; (V mass n 145844, sulla prima parte della massima; (V mass n 149236, sulla prima parte della massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)