Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19503 del 23/07/2018 (Rv. 650157 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE | Eccezione di merito non esaminata perché ritenuta assorbita - Impugnazione incidentale - Esclusione - Criterio della cd. ragione più liquida - Rigetto implicito - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto per mancato esame dell'eccezione di giudicato nell'ambito di controversia per il pagamento di contributi previdenziali).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 356
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)