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Sez. 2, Sentenza n. 677 del 14/04/1965 (Rv. 311261 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - IN GENERE - OBBLIGATORI - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - PROVA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1965-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311261-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - IN GENERE - OBBLIGATORI - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - PROVA - FATTISPECIE.*

Perche il giudice pronunci ingiunzione di pagamento per il recupero di contributi assistenziali e previdenziali obbligatori puo costituire prova idonea, a sensi dell'art 635, secondo comma cod proc civ, una attestazione rilasciata dal direttore della Sede provinciale dell'INPS riguardante gli accertamenti compiuti dai funzionari dell'istituto, e cio perche tali accertamenti sono la risultante di un procedimento di verificazione. (V. 4227/56).*

Riferimenti normativi: Legge 25/01/1937 num. 200 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)