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Sez. 2, Sentenza n. 1293 del 07/05/1974 (Rv. 369363 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - INGIUNZIONE PER IL RECUPERO DI CONTRIBUTI OBBLIGATORI - ACCERTAMENTI COMPIUTI DA FUNZIONARI DELL'INPS - ATTESTAZIONE DI TALI ACCERTAMENTI DA PARTE DEL DIRETTORE PROVINCIALE DELL'INPS - PROVE SCRITTE AI SENSI DELL'ART 635 SECONDO COMMA COD PROC CIV - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1974-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369363-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - INGIUNZIONE PER IL RECUPERO DI CONTRIBUTI OBBLIGATORI - ACCERTAMENTI COMPIUTI DA FUNZIONARI DELL'INPS - ATTESTAZIONE DI TALI ACCERTAMENTI DA PARTE DEL DIRETTORE PROVINCIALE DELL'INPS - PROVE SCRITTE AI SENSI DELL'ART 635 SECONDO COMMA COD PROC CIV - CONFIGURABILITA.*

Il giudice del merito puo legittimamente pronunciare ingiunzione di pagamento per il recupero dei contributi assistenziali e previdenziali obbligatori, assumendo come prova idonea, ai sensi dell'art 635, secondo comma, cod proc civ, un'attestazione rilasciata dal direttore della Sede provinciale dell' INPS, riguardante gli accertamenti compiuti dai funzionari dell'istituto stesso, in quanto tali accertamenti sono la risultante di un procedimento di verificazione. (V 677'65, mass n 311261).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 635 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 25/01/1937 num. 200 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)