Sez. T, Ordinanza n. 5836 del 15/03/2026 (Rv. 678149-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decreto presidenziale che dichiara inammissibile il ricorso in ottemperanza - Mazzo di impugnazione - Reclamo ex art. 27, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In materia di contenzioso tributario e in applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, le doglianze avverso il decreto presidenziale che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza devono essere fatte valere con il reclamo previsto dall'art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e non per mezzo del ricorso per cassazione, che è esperibile solo nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali definitivi, aventi contenuto decisorio, rispetto ai quali non sia previsto uno specifico rimedio impugnatorio.
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/12/1996 num. 546 art. 27 com. 3, Decreto Legisl. 21/12/1996 num. 546 art. 28, Decreto Legisl. 21/12/1996 num. 546 art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)