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Sez. 5 - , Ordinanza n. 21254 del 13/09/2017 (Rv. 645307 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decreto presidenziale di estinzione del processo per inattività delle parti - Reclamo ex art. 45, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645307-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In materia di contenzioso tributario e in applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, le doglianze avverso il decreto presidenziale che ha pronunciato l'estinzione del giudizio per inattività delle parti devono essere fatte valere con il reclamo previsto dall'art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e non per mezzo del ricorso per cassazione, esperibile solo nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali definitivi aventi contenuto decisorio (anche se emessi sotto forma di ordinanza o di decreto), rispetto ai quali non sia previsto uno specifico rimedio impugnatorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 27 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 28, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)