Sez. 1, Sentenza n. 9003 del 06/07/2000 (Rv. 538952 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Esecuzione dell'espulsione dello straniero ex art. 14 del D.Lgs. n.286 del 1998 - Ordine del Questore di trattenimento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza - Convalida - Procedimento - Nomina di un interprete nella lingua dello straniero - ObbligatorietĂ - Esclusione.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di esecuzione dell'espulsione dello straniero di cui all'art. 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 del 1998, non sussiste alcuna norma che, nel procedimento di convalida dell'ordine del Questore di trattenimento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza, imponga al Giudicante - astretto dall'onere di convalida nelle quarantotto ore dalla trasmissione degli atti - di assicurare la presenza di un interprete nella lingua dello straniero (come previsto di contro dall'art. 143 cod.proc.pen.), sol dovendosi assicurare - non dovendo lo straniero essere fatto oggetto a contestazioni di sorta ma solo dovendo essere sentito sulle circostanze relative alle ipotesi di cui al comma primo dell'art. 14 - che per le concrete circostanze del caso l'interessato sia in condizione di comprendere la sostanza dell'interpello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)