Sez. 1, Sentenza n. 11714 del 01/08/2003 (Rv. 565563 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Disposta provvisoriamente dal Prefetto - Computabilità del relativo periodo nella durata della sospensione disposta dal giudice - Esclusione - Cumulo dei periodi di sospensione - Possibilità - Esclusione - Detrazione del periodo di sospensione provvisoria da quello della sospensione giudiziale - Necessità - Organo preposto.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
In tema di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 224 cod. strad., la differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all'esito dell'accertamento di violazione del codice stradale rende impossibile computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitamente applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari. Ed invero, la sospensione provvisoria disposta dal prefetto e quella definitiva disposta dal giudice incidono sull'autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l'applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all'applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinti autorità. Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione delle sanzioni amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presofferto, e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria procedente.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 224 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 224 CORTE COST., Cod. Strada art. 223, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)