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Sez. U, Sentenza n. 1669 del 28/06/1966 (Rv. 323262 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZA DI PRIMO GRADO - DEL TRIBUNALE - RICORRIBILITA OMISSO MEDIO - CONDIZIONI - DIFFERENZA DAL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE.*
Stato
decisa il 1966-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323262-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZA DI PRIMO GRADO - DEL TRIBUNALE - RICORRIBILITA OMISSO MEDIO - CONDIZIONI - DIFFERENZA DAL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE.*

La norma dell'ultimo comma dell'art. 360 cod.proc.civ. prevede la possibilita di proporre il ricorso per Cassazione contro una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello, soltanto nel caso in cui l'impugnazione sia proposta per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Qualora il ricorso sia proposto, invece, per motivi attinenti alla giurisdizione, va qualificato come istanza di regolamento di giurisdizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)