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Sez. 3, Sentenza n. 1206 del 30/05/1967 (Rv. 327683 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - MORTE DEL CONDUTTORE - EREDI CONVIVENTI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327683-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - MORTE DEL CONDUTTORE - EREDI CONVIVENTI - NOZIONE.*

A norma dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 23 maggio 1950, n.253, in caso di morte del conduttore di una casa di abitazione in locazione vincolata, hanno diritto alla proroga coloro nei confronti dei quali si verifica il concorso delle due condizioni previste dalla norma stessa, cioe l'appartenenza ad una delle categorie ivi elencate (tra le quali figurano gli eredi, ossia coloro che rivestono la qualita indicata da tale locuzione, intesa nel suo senso tecnico-giuridico, e, quindi, anche gli eredi testamentari)e l'abituale preesistente convivenza col defunto conduttore, caratterizzata non gia da un rapporto di mera ospitalita o coabitazione, bensi da vincoli, eventualmente anche diversi dal matrimonio e dalla parentela, che siano tali da determinare la comunanza di vita domestica, sia dal punto di vista economico, che da quello naturale, e la dipendenza da un capo che impersoni l'unita del nucleo familiare. (Cfr. 1458-62, 2424-59, 1376-57, 2179-56).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)