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Sez. L, Sentenza n. 1168 del 02/03/1989 (Rv. 462065 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - DISCRIMINAZIONI BASATE SUL SESSO - DIVIETO - ESTENSIONE ALLA FASE DI ASSUNZIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462065-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - DISCRIMINAZIONI BASATE SUL SESSO - DIVIETO - ESTENSIONE ALLA FASE DI ASSUNZIONE.*

L'art. 1 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parità di trattamento fra uomini e Donne in materia di lavoro), nel vietare qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, si riferisce non solo all'ipotesi di discriminazione attuata nel corso di un rapporto di lavoro già costituito ma anche all'ipotesi di discriminazione attuata nella fase di assunzione, come evidenziato, in particolare, dalla formulazione dell'ultimo comma dello stesso articolo (che esclude l'operatività del divieto con riguardo alla "assunzione" per determinate attività), con la conseguenza che il rimedio previsto dall'art. 15 della stessa legge è esperibile anche avverso un atto discriminatorio attuato in fase di assunzione, in relazione al quale il pretore, nell'ambito dell'ordine di rimozione degli effetti lesivi dell'atto medesimo, può anche accertare e liquidare il danno subito dal lavoratore discriminato.*

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1977 num. 903 art. 1 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)