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Sez. U, Ordinanza n. 10305 del 03/05/2013 (Rv. 625979 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Domande soggettivamente connesse appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo - Attribuzione separata delle distinte giurisdizioni - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625979-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

In caso di domande equiordinate e soggettivamente connesse, appartenenti l'una alla giurisdizione del giudice ordinario e l'altra alla giurisdizione del giudice amministrativo (in quanto concernenti, nella specie, il risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento di una concessione edilizia e di quelli derivati dalla mancata approvazione di una variante del piano urbanistico comunale), ciascuna causa deve essere promossa innanzi al giudice munito della relativa giurisdizione, non sussistendo alcuna norma che ne concentri la cognizione in un'unica attribuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 104, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)