Sez. L, Sentenza n. 2802 del 21/04/1986 (Rv. 445842 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRAPPOSIZIONE IN SEDE DI CASSAZIONE DI UNA PIÙ FAVOREVOLE INTERPRETAZIONE DI QUELLA ADOTTATA DAL GIUDICE DI MERITO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRAPPOSIZIONE IN SEDE DI CASSAZIONE DI UNA PIÙ FAVOREVOLE INTERPRETAZIONE DI QUELLA ADOTTATA DAL GIUDICE DI MERITO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
La mera contrapposizione da parte del ricorrente in Cassazione di una propria più favorevole interpretazione di una norma contrattuale rispetto a quella adottata dal giudice del merito è inammissibile in Sede di legittimità ove non mediata dalla dedotta e dimostrata violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. (V 4511/85, mass n 441975).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)