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Sez. L, Sentenza n. 1787 del 17/02/2000 (Rv. 533981 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Residenza del beneficiario della prestazione - Qualità di attore o di convenuto dello stesso - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533981-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

L'art. 444 cod. proc. civ. deve essere interpretato nel senso che, nel caso di controversie relative a prestazioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, si deve sempre far riferimento al luogo di residenza del beneficiario della prestazione indipendentemente dal fatto che quest'ultimo rivesta, nel giudizio, la qualità di attore (che chiede il riconoscimento del diritto alla prestazione) o di convenuto (che resiste alla domanda di restituzione della prestazione indebitamente percepita).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)