Sez. L, Sentenza n. 2240 del 06/04/1984 (Rv. 434278 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COMPETENZA TERRITORIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COMPETENZA TERRITORIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
La Competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444, primo comma, cod. proc. civ. è attribuita al "pretore... Che ha Sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore" in vista della tutela non solo del favor lavoratoris (attraverso il criterio della residenza dell'attore), ma anche dell'interesse (pubblicistico) dell'ente previdenziale allo svolgimento della controversia in fase giudiziale nel luogo di trattazione in via amministrativa. Tale Competenza ha carattere di inderogabilità, pur in Mancanza di previsione expressis verbis, ricollegandosi alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie, e così, costituendo una condicio iuris dell'Esercizio dell'Azione, deve essere verificata d'ufficio, indipendentemente dalle deduzioni delle parti, non gravate, sul punto, da alcun Onere probatorio. (V 203/81, mass n 410611; (V 6003/80, mass n 409778; (V 734/75, mass n 374079; (V 3685/71, mass n 355453).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)