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Sez. L, Sentenza n. 589 del 30/01/1985 (Rv. 438803 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALI DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COPERTURA DELL'ALIQUOTA COMPLESSIVA EX ART. 11, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - COMPUTO - LAVORATORI NON ASSUNTI SU DESIGNAZIONE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA M.O. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438803-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALI DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COPERTURA DELL'ALIQUOTA COMPLESSIVA EX ART. 11, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - COMPUTO - LAVORATORI NON ASSUNTI SU DESIGNAZIONE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA M.O. - ESCLUSIONE.*

La copertura dell'aliquota complessiva di cui all'art. 11, comma primo, della legge 2 aprile 1968 n. 482 - in tema di assunzione obbligatoria di invalidi ed assimilati - può ritenersi realizzata solo attraverso le assunzioni effettuate su designazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della m.o., dovendosi perciò escludere dal computo quei lavoratori che, sebbene infortunati o malati o, comunque, astrattamente riconducibili ad una delle categorie protette, siano stati diversamente assunti. (Conf 154/82, mass n 417837).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)