Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12168 del 16/05/2017 (Rv. 644274 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Domanda di risarcimento in forma specifica - Successiva domanda di risarcimento per equivalente - "Mutatio" - Esclusione - "Emendatio" - Sussistenza - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
La richiesta di risarcimento del danno per equivalente costituisce mera modificazione (“emendatio”), e non mutamento (“mutatio"), della domanda di reintegrazione in forma specifica. (Così statuendo, la S.C. ha ritenuto ammissibile la richiesta, proposta nel corso del giudizio, con la quale la parte attrice, abbandonando l'originaria domanda di riparazione in forma specifica dei gravi difetti di costruzione di un immobile ai sensi dell'art. 1669 c.c., aveva chiesto il pagamento delle somme necessarie alla loro eliminazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)