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Sez. 2, Sentenza n. 10624 del 29/11/1996 (Rv. 500885 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di pagamento di somma necessaria per riparare il danno - Novità rispetto alla domanda di reintegrazione in forma specifica proposta in primo grado - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500885-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

La domanda di pagamento di una somma di danaro pari al costo necessario per la riparazione del danno costituisce una mera modificazione (emendatio) e non mutamento (mutatio) della domanda di reintegra in forma specifica proposta con l'atto di citazione (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto ammissibile la modificazione introdotta con l'atto di appello, nel quale la parte appellante, abbandonando l'originaria domanda di riparazione in forma specifica dei gravi difetti di costruzione di un immobile, proposta ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., aveva chiesto il risarcimento per equivalente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)