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Sez. 1, Sentenza n. 3828 del 21/01/1972 Ud. (dep. 29/05/1972) Rv. 121165 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS(DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - PENE ACCESSORIE - APPLICAZIONE IN APPELLO - DIVIETO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121165-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS(DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - PENE ACCESSORIE - APPLICAZIONE IN APPELLO - DIVIETO - CONDIZIONI.*

Il divieto della reformatio in peius, prescritto dall'art 515 comma terzo cod proc pen, non ha valore quando il giudice d'appello aggiunga d'ufficio alla pena principale inflitta in primo grado le pene accessorie che conseguono ope legis alla condanna, come la interdizione perpetua dai pubblici uffici e la interdizione legale durante la pena. Queste pene accessorie sono, infatti, predeterminate in ogni elemento dalla legge, e costituiscono un necessario ed automatico effetto penale di determinate condanne, secondo la previsione legislativa. Organo competente ad applicare e quello addetto alla esecuzione, PM o pretore, anche se nulla osti ad una declaratoria, peraltro superflua, in Sede di cognizione. Il divieto predetto, invece, va riconosciuto per le pene accessorie che dipendono in qualche parte dalla valutazione discrezionale del giudice, tra le quali va annoverata la sospensione dall'Esercizio della patria potesta nel caso previsto dall'art 32 comma terzo cod pen, la cui applicazione in appello e illegittima ove manchi il gravame del PM.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 32 com. 1, Cod. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20, Cod. Proc. Pen. art. 515 com. 3, Cod. Pen. art. 32 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)