Sez. 2, Sentenza n. 11211 del 02/06/1983 Ud. (dep. 23/12/1983) Rv. 161917 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - OPERATIVITÀ IN ORDINE ALLE PENE ACCESSORIE CONSEGUENTI "OPE LEGIS" ALLA CONDANNA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - OPERATIVITÀ IN ORDINE ALLE PENE ACCESSORIE CONSEGUENTI "OPE LEGIS" ALLA CONDANNA - ESCLUSIONE.*
Il divieto della "reformatio in peius" sancito dall'art. 515, comma secondo n. 3, cod. proc. pen., non opera quando il giudice di appello aggiunge, d'ufficio, alla pena principale inflitta in primo grado le pene accessorie che conseguono "ope legis" alla condanna, in virtù di determinate norme legislative, bensì soltanto qualora dette pene dipendano dalla valutazione discrezionale del giudice, nel qual caso soltanto occorre, ai fini della loro applicazione in Sede di impugnazione, che vi sia stato apposito gravame da parte del pubblico ministero. (Conf mass n 134015; (Conf mass n 125280; (Conf mass n 121165).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20, Cod. Pen. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)