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Sez. 2, Sentenza n. 8736 del 16/08/1993 (Rv. 483472 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Sottoscrizione | Liquidazione degli onorari al perito nominato nel procedimento penale - Decreto del giudice istruttore - Opposizione - Ordinanza di rigetto ex art. 29 della legge 794 del 1942 - Ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione sottoscritto dalla parte - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483472-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Sottoscrizione

Anche il ricorso per Cassazione proposto a norma dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 29 legge 13 giugno 1942 n. 794, richiamato dall'art. 11 legge 8 luglio 1980 n. 319 (reiettiva dell'opposizione al decreto del Giudice istruttore di liquidazione degli onorari al perito nominato nel procedimento penale) deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'Albo speciale, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., onde è inammissibile il ricorso che sia stato sottoscritto dalla parte.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)