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Sez. 2, Sentenza n. 1375 del 18/02/1999 (Rv. 523354 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE | Procedimento speciale per la liquidazione di prestazioni giudiziali civili (legge 794/1942) - Parti - Difesa personale senza difensore - Ammissibilità - Condizioni - Ordinanza conclusiva del procedimento - Impugnazione in Cassazione - Ricorso sottoscritto da avvocato iscritto all'albo speciale - Necessità.
Stato
decisa il 1999-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523354-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE

L'art. 29, terzo comma, della legge 13 giugno 1942 n. 794 consente alle parti del procedimento di difendersi personalmente senza l'assistenza di un difensore, ma soltanto nell'unico grado che si svolge dinanzi all'ufficio che ha emesso il decreto di comparizione di esse, mentre per il ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza conclusiva è necessario che il ricorso, a pena di inammissibilità, sia sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo speciale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)