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Sez. L, Sentenza n. 134 del 09/01/2003 (Rv. 559526 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Coobbligato d'imposta - Giudicato favorevole - Estensione ad altro coobbligato - Presupposti.
Stato
decisa il 2003-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559526-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA

In tema di solidarietà tributaria, il principio del giudicato riflesso, ovvero il principio per cui un coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato anche se non vi ha partecipato, può essere invocato solamente da un soggetto che non sia diretto destinatario di un diverso e contrario giudicato formatosi nel frattempo (nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso che il ricorrente Servizio Riscossione Tributi potesse giovarsi di una pronuncia resa in favore della Amministrazione regionale, coobbligata, in quanto con quella stessa sentenza era anche stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Servizio riscossione tributi e, per effetto della pronuncia di inammissibilità, era passato in giudicato il punto della sentenza con cui il giudice di appello confermava la pronuncia di primo grado, di condanna nei confronti del ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)