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Sez. L, Sentenza n. 12401 del 23/08/2003 (Rv. 566203 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) | Coobbligato solidale - Giudicato favorevole - Estensione all'altro coobbligato - Presupposti.
Stato
decisa il 2003-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566203-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)

Il principio del giudicato riflesso, ovvero il principio per cui un coobligato può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da altro coobligato anche se non vi ha partecipato, può essere invocato solamente da un soggetto che non sia diretto destinatario di un diverso e contrario giudicato formatosi nel frattempo (nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto inapplicabile il principio del giudicato riflesso in quanto in sede di appello era stata rigettata la domanda nei confronti di uno dei due convenuti - e di questo giudicato il secondo convenuto voleva giovarsi - ma nel contempo era stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dal secondo convenuto, e la sentenza di condanna di primo grado era di conseguenza passata in giudicato nei suoi confronti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)