Sez. T, Ordinanza n. 9863 del 15/04/2025 (Rv. 674675-01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione degli onorari e delle spese - Distinzione per ogni grado di giudizio - Necessità - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Il giudice deve liquidare le spese e gli onorari in modo distinto rispetto a ciascun grado del giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, di conseguenza, le ragioni per le quali siano state eventualmente ridotte le richieste presentate dalle parti nelle note- spese.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)