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Sez. T, Ordinanza n. 9863 del 15/04/2025 (Rv. 674675-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione degli onorari e delle spese - Distinzione per ogni grado di giudizio - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674675-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Il giudice deve liquidare le spese e gli onorari in modo distinto rispetto a ciascun grado del giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, di conseguenza, le ragioni per le quali siano state eventualmente ridotte le richieste presentate dalle parti nelle note- spese.

Cod. Civ. art. 91, Cod. Civ. art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)