Sez. L, Sentenza n. 1999 del 27/03/1984 (Rv. 434069 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INDEBITO - RIPETIZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - DEDOTTA CONFIGURABILITÀ DI UNA RICOGNIZIONE DI DEBITO DA PARTE DEL "SOLVENS" AL MOMENTO DEL VERSAMENTO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INDEBITO - RIPETIZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - DEDOTTA CONFIGURABILITÀ DI UNA RICOGNIZIONE DI DEBITO DA PARTE DEL "SOLVENS" AL MOMENTO DEL VERSAMENTO - IRRILEVANZA.*
Il diritto del datore di lavoro di chiedere all'INPS la restituzione di quanto versato a titolo di contributi previdenziali, secondo la disciplina dell'indebito oggettivo, ove deduca e dimostri l'insussistenza di causa giustificativa di detto versamento, alla stregua della normativa del rapporto assicurativo, non può trovare limitazione o deroga in relazione alla dedotta configurabilità di una ricognizione di debito da parte del "solvens", in Sede di effettuazione di quel pagamento, dato che tale ricognizione spiega effetti confermativi sull'obbligazione solo nel senso di porre a carico del suo autore l'Onere di dimostrare l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) della "causa debendi". (V 12/80, mass n 403374; (V 3003/73, mass n 366695; (V 2128/72, mass n 359376).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)