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Sez. L, Sentenza n. 11539 del 25/07/2003 (Rv. 565433 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Collocamento in mobilità - Indennità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Incompatibilità con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565433-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Qualora il lavoratore subordinato sia posto in mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991, non è di ostacolo al godimento dell'indennità di mobilità disciplinata dall'art. 7 di detta legge la prosecuzione dello svolgimento da parte di detto lavoratore di un'attività di lavoro autonomo, non essendo contemplata una previsione di incompatibilità analoga a quella riguardante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, ed essendo anzi consentita la corresponsione anticipata di siffatta indennità, in un'unica soluzione, ai lavoratori che intendano "intraprendere" un'attività di lavoro autonomo (art. 7, quinto comma, della legge citata), possibilità alla quale devono intendersi ammessi - per coerenza con la finalità della legge di favorire l'occupazione - non solo i lavoratori che vogliano dare inizio, per la prima volta, ad una attività autonoma dopo il licenziamento, ma anche coloro che tale attività proseguano per averla già svolta, non a tempo pieno, durante il cessato rapporto di lavoro subordinato.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)