Sez. L, Sentenza n. 6463 del 01/04/2004 (Rv. 571745 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Collocamento in mobilità - Iscrizione nelle liste di mobilità e diritto all'indennità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Svolgimento di attività di lavoro autonomo - Incompatibilità - Esclusione - Fondamento - Indennità di mobilità - Esclusione - Modalità di erogazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
L'art. 8, comma sesto, della legge 23 luglio 1991, n. 223, attribuisce al lavoratore iscritto nelle liste di mobilità la facoltà di svolgere lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista, mentre l'art. 9, comma sesto lett. a prevede la cancellazione da tali liste solo nel caso di assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato; ne consegue, per argomentazione a contrario, che, in caso di svolgimento di lavoro autonomo, il lavoratore conserva il diritto all'iscrizione nella lista di mobilità ed il diritto di percepire la relativa indennità, atteso che dall'art. 7 comma quinto della citata legge, che consente la corresponsione anticipata di siffatta indennità, in un'unica soluzione, ai lavoratori che intendano "intraprendere" un'attività di lavoro autonomo, si desume l'intenzione del legislatore di attribuire l'indennità di mobilità a chi dopo l'iscrizione nelle liste, abbia intrapreso attività di lavoro autonomo, restando in facoltà del lavoratore determinare la modalità temporale dell'erogazione, chiedendone la corresponsione anticipata [il che comporta la cancellazione dalle liste di mobilità ai sensi dell'art. 9 comma nono, lett. b)], ovvero continuando a percepire l'indennità mensilmente. Detta facoltà di scelta è pertanto preclusa a chi, in costanza di lavoro subordinato, svolgesse anche lavoro autonomo e abbia continuato a svolgerlo dopo il collocamento in mobilità, avendo in tal caso diritto a beneficiare dell'indennità soltanto secondo l'ordinaria periodicità mensile.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 23/04/1991 num. 223 art. 9, Legge 23/04/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 17/02/1993 num. 142 art. 2 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)