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Sez. 2, Sentenza n. 1458 del 23/04/1976 (Rv. 380183 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE E SCARICO ACQUE - IN GENERE - SPONDE, ARGINI, RIPE - IN GENERE - OPERE MODIFICATIVE DELLO STATO DEI LUOGHI - ESECUZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE DEL FONDO O DEL SUO ABUSIVO DETENTORE - DANNI PER INFILTRAZIONE DI ACQUE E SMOTTAMENTI - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO DEL FONDO EX ARTT 913 E 915 COD CIV - ESCLUSIONE - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO PER COSE IN CUSTODIA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380183-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE E SCARICO ACQUE - IN GENERE - SPONDE, ARGINI, RIPE - IN GENERE - OPERE MODIFICATIVE DELLO STATO DEI LUOGHI - ESECUZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE DEL FONDO O DEL SUO ABUSIVO DETENTORE - DANNI PER INFILTRAZIONE DI ACQUE E SMOTTAMENTI - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO DEL FONDO EX ARTT 913 E 915 COD CIV - ESCLUSIONE - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO PER COSE IN CUSTODIA - INSUSSISTENZA.*

Qualora un soggetto diverso dal proprietario di un fondo, che lo detenga in forza di rapporto di locazione od anche in forza di abusiva occupazione, esegua sul fondo medesimo opere modificative dello stato dei luoghi e produttive di danno al vicino, per infiltrazioni di acque e smottamenti di terreno, il predetto vicino non puo invocare l'obbligazione risarcitoria del proprietario, ne sotto il profilo della responsabilita ex art 2051 cod civ, in quanto questa presuppone la custodia della cosa, difettante nella specie, ne sotto il profilo dell'inosservanza delle Disposizioni di cui agli artt 913 e 915 cod civ, in tema di disciplina delle acque, in quanto, l'Azione personale di risarcimento, stante la riferibilita del danno all'Azione di un terzo, e non del proprietario, e esperibile nei soli confronti del terzo medesimo. (V 2969/71, mass n 354235).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913, Cod. Civ. art. 915, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)