Sez. 2, Sentenza n. 3264 del 04/04/1987 (Rv. 452328 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUE - SPONDE, ARGINI E RIPE - IN GENERE - ESISTENZA DI DISCIPLINA SPECIFICA - RESPONSABILITÀ PER DANNI CAGIONATI DA COSE IN CUSTODIA - DISCIPLINA RELATIVA - INAPPLICABILITÀ.*
PROPRIETÀ - ACQUE - SPONDE, ARGINI E RIPE - IN GENERE - ESISTENZA DI DISCIPLINA SPECIFICA - RESPONSABILITÀ PER DANNI CAGIONATI DA COSE IN CUSTODIA - DISCIPLINA RELATIVA - INAPPLICABILITÀ.*
Le norme specifiche che regolano un istituto si sostituiscono, in relazione ad esso, alle norme di carattere generale, applicabili solo in Mancanza di una particolare disciplina della materia. Pertanto, in tema di normale deflusso delle acque tra i fondi, l'esistenza delle specifiche regole dettate dagli artt. 915, 916 e 917 cod. civ. rende inapplicabile la norma di cui all'art. 2051 dello stesso codice, riguardante la responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia. (V 1458/76, mass n 380183).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 915, Cod. Civ. art. 916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 917, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)