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Sez. 5, Sentenza n. 12307 del 24/05/2006 (Rv. 591048 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Beneficio ex art. 62 bis della legge n. 413 del 1991 - Esonero dalle sanzioni amministrative comminate per violazione dell'obbligo di versamento delle imposte o ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate - Condizioni - Effetti - Definitiva estinzione della relativa obbligazione - Controllo ulteriore di quelle dichiarazioni annuali - Potere dell'ufficio - Oggetto - Sussistenza - Incidenza sull'effetto estintivo prodottosi - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591048-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, il beneficio, accordato dall'art. 62-bis della legge 30 dicembre 1991, n. 413, della non applicazione delle sanzioni amministrative comminate per la violazione dell'obbligo di versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate, a condizione che il pagamento delle stesse sia eseguito nei termini indicati, determina la definizione di quel rapporto tributario nei limiti previsti dalla norma, con conseguente illegittimità di ogni richiesta dell'ufficio di pagamento delle specifiche imposte o ritenute dette già versate, nonché delle sanzioni a tali imposte o ritenute corrispondenti. Resta pertanto salvo l'esercizio del normale potere dell'ufficio di procedere al controllo di quelle dichiarazioni annuali, richiedendo le imposte ulteriori da esso eventualmente emergenti, con il correlato potere di irrogare le sanzioni e di esigere il pagamento degli accessori conseguenti alla maggiore imposta accertata, ma ciò unicamente per l'accertamento ulteriore, e non anche per il pagamento delle imposte o ritenute dichiarate e delle sanzioni corrispondenti, il cui debito fiscale è estinto per effetto della norma speciale, con definitivo esonero dall'obbligo di pagamento delle sanzioni afferenti (nella specie, l'amministrazione finanziaria non aveva, invece, tenuto distinti gli effetti derivanti dall'applicazione del condono in esame alle imposte risultanti dalla dichiarazione annuale a suo tempo presentata dalla contribuente dal successivo accertamento fiscale ulteriore, e non aveva considerato la inidoneità di quest'ultimo ad invalidare l'effetto estintivo, già prodottosi, delle sanzioni relative alle imposte in quella dichiarazione indicate e versate nei termini fissati dal detto art. 62-bis).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 62 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)