Sez. 5, Sentenza n. 1124 del 20/01/2006 (Rv. 586655 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Beneficio ex art. 62 bis della legge n. 413 del 1991 - Esonero dalle sanzioni amministrative comminate per violazione delle leggi finanziarie - Omesso pagamento della seconda rata - Decadenza totale dal beneficio - Esclusione - Ammontare delle sanzioni applicabili - Permanenza degli effetti della dichiarazione integrativa fino alla concorrenza della somma tempestivamente versata - Affermazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale e con riguardo al beneficio, accordato dall'art. 62 bis della legge 30 dicembre 1991, n. 413, della non applicazione delle sanzioni amministrative comminate per la violazione dell'obbligo di versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate, l'omesso pagamento, entro il termine prescritto, della seconda rata delle imposte o delle ritenute anzidette, dopo il regolare pagamento della prima, non determina la decadenza totale dal beneficio, permanendo gli effetti della dichiarazione integrativa, in ordine all'ammontare delle sanzioni applicabili, fino alla concorrenza della somma tempestivamente versata.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 62 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)