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Sez. 2, Sentenza n. 2028 del 09/06/1969 (Rv. 341275 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - EFFICACIA EX TUNC - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO DI ANNULLARE UN PROVVEDIMENTO NON IMPUGNATO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341275-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - EFFICACIA EX TUNC - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO DI ANNULLARE UN PROVVEDIMENTO NON IMPUGNATO - INSUSSISTENZA.*

Nell'ipotesi di nullita della notificazione dell'atto di riassunzione del procedimento di primo grado, fatta valere in grado d'appello dalla parte che, ad onta di tale nullita, sia stata erroneamente dichiarata contumace, il giudice di secondo grado, accertato detto vizio di Costituzione del contraddittorio, deve annullare la pronunzia di primo grado e rimettere la causa al primo giudice, a sensi dell'art. 354 cod.proc.civ., affinche si provveda ad assegnare un termine perentorio per la rinnovazione dell'atto nullo rinnovazione che, operando con efficacia ex tunc, impedisce ogni decadenza e preclude anche la possibilita che si dichiari l'Estinzione del processo per tardivita della riassunzione. Peraltro, tale possibilita di rilevare, anche d'ufficio, la non integrita del contraddittorio, in qualsiasi stato e grado del processo, mentre importa, nella ipotesi del giudizio d'appello, il dovere del giudice di secondo grado di fondare sull'eventuale difetto di contraddittorio la nullita della sentenza denunciata, anche nell'ipotesi in cui tale motivo non sia stato fatto valere da alcuna delle parti, che hanno proposto l'impugnazione, non puo mai valere come causa di annullamento di un provvedimento giurisdizionale che, per non essere stato impugnato, e estraneo al giudizio di impugnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)