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Sez. L - , Ordinanza n. 29626 del 22/10/2021 (Rv. 662608 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Atto sottoscritto da un legale per conto del prestatore d'opera - Validità - Necessità della procura scritta - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662608-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

L'impugnazione del lavoratore avverso rinunce e transazioni aventi ad oggetto propri diritti, prevista dall'art. 2113 c.c., può essere effettuata anche con atto sottoscritto da un legale per conto del prestatore d'opera, in quanto la possibilità dell'intervento di terzi per conto del lavoratore, prevista dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, trova applicazione anche con riguardo alla fattispecie di cui al menzionato art. 2113, mentre la necessità della forma scritta richiesta da tale articolo non comporta, ai sensi dell'art. 1392 c.c., che l'atto del legale debba essere preceduto da procura scritta, integrando detta impugnativa un atto unilaterale non avente contenuto patrimoniale.

Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1392, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)