Sez. U, Sentenza n. 1433 del 14/02/1994 (Rv. 485299 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte dei Conti | Irregolarità nell'esercizio del servizio di tesoreria - Conseguente perdita di danaro pubblico - Azione risarcitoria del Comune nei confronti dell'istituto di credito appaltatore del servizio - Corte di Conti - Giurisdizione - Devoluzione.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte dei Conti
La domanda di un comune diretta a far valere la responsabilità risarcitoria dell'istituto di credito appaltatore del servizio di tesoreria dell'ente territoriale per irregolarità nell'esercizio del servizio che abbiano cagionato la perdita di denaro pubblico è devoluta, ai sensi dell'art. 58, secondo comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142, alla giurisdizione della Corte dei Conti, restando esclusa, in ipotesi di mandati di pagamento non conformi a legge e ciononostante eseguiti dal tesoriere, la possibilità di scindere la posizione di quest'ultimo (per rimetterne l'esame al giudice civile) dalla posizione dell'amministratore pubblico che ha emesso i mandati.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)