Sez. U, Sentenza n. 123 del 21/03/2001 (Rv. 544959 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Giurisdizione della Corte nei confronti delle persone fisiche e delle persone giuridiche - Configurabilità - Nei confronti degli istituto di credito quali agenti contabili - Estensione.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
In materia di responsabilità contabile, anche a seguito delle novelle riformatrici del 1994 e del 1996, la giurisdizione della Corte dei Conti sussiste non solo nei confronti delle persone fisiche, ma anche delle persone giuridiche, tra le quali ultime le aziende di credito o gli istituti bancari, i quali, prestando servizio di tesoreria - cassa a favore di una pubblica amministrazione ed essendo investiti in modo continuativo di attività di maneggio di denaro di spettanza pubblica, da svolgere nell'osservanza di specifici vincoli ed obblighi correlati alla necessità di rispondenza ad esigenze pubbliche, assumono la veste di agente contabile.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 58 com. 4 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 art. 3 com. 1, Costituzione art. 27, Cod. Pen. art. 197
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)