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Sez. L, Sentenza n. 10829 del 15/10/1991 (Rv. 474204 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere | Passaggio di un lavoratore da una società per azioni ad altra, unico azionista della prima - Continuità fra l'uno e l'altro rapporto - Esclusione - Concentrazione delle azioni di una società nelle mani di un unico socio - Effetti - Diversa soggettività dell'azionista e della società - Trasferimento d'azienda ex art. 2112 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474204-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere

Il passaggio di un lavoratore dalle dipendenze di una società per azioni a quella di altra che della prima sia anche l'unico azionista non comporta, per effetto di questa sola circostanza, continuità fra l'uno e l'altro rapporto, atteso che il fenomeno della concentrazione delle azioni di una società nelle mani di un unico socio, da un lato, non elide la diversa soggettività dell'azionista unico - che può essere anche, a sua volta, una società -, rispetto a quella della società delle cui azioni si tratta, e, dall'altro, non configura di per sè un trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., mentre si pone come fonte della responsabilità illimitata del socio unico azionista, per il caso di insolvenza della società, per evitare che egli possa sottrarre il proprio patrimonio alla responsabilità per obbligazioni contratte nel suo interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)