Sez. L, Sentenza n. 7379 del 09/08/1996 (Rv. 499118 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Domanda del lavoratore di condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive - Ritenuta responsabilità del datore in quanto cessionario dell'azienda ex art. 2112 cod. civ. - Mancata allegazione del trasferimento - Ultrapetizione - Configurabilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Nell'ipotesi in cui un rapporto di lavoro con un impresa individuale (categoria nella quale rientra anche l'impresa familiare) continui con la società di capitali conferitaria dell'azienda, questa può essere ritenuta responsabile per i crediti maturati dal lavoratore nei confronti dell'impresa individuale, in base all'art. 2112 cod. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, ma la necessaria verifica da parte del giudice dei presupposti di fatto dai quali dipende l'applicazione di detta norma richiede una specifica deduzione degli stessi, configurandosi in caso contrario violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, per sostituzione della "causa petendi" dedotta in giudizio con una differente basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti. Pertanto quando il lavoratore fondi la propria pretesa sulla continuità del rapporto con un unico soggetto, pronunzia "ultra petita" la sentenza che accolga la domanda in base al menzionato articolo 2112 cod. civ., sul presupposto dell'esistenza di un trasferimento d'azienda non allegato dalla parte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)