Sez. 5, Sentenza n. 12578 del 22/09/2000 (Rv. 540400 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Dipendente di istituto di credito - Trasferimento non richiesto in altra città - Contributo per il maggiore affitto e diaria concessa per le spese conseguenti alla ricerca di una nuova dimora - I.R.P.E.F. - Assoggettabilità - Mancato assoggettamento dei cespiti a ritenuta d'acconto - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
Il contributo per il maggior canone di locazione e la diaria concessa temporaneamente per le spese conseguenti alla ricerca di una nuova dimora, corrisposti al dipendente da un istituto di credito in dipendenza di un trasferimento non richiesto in altra città, devono essere assoggettate a tassazione, ancorché non assoggettate dal datore di lavoro a ritenuta d'acconto, costituendo componenti del reddito tassabile sia ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. n. 597 del 1973 che dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)