Sez. 2, Sentenza n. 51 del 08/01/1996 (Rv. 495254 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE | Promessa di vendita di cose altrui - Acquisto della proprietà da parte del venditore - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Ammissibilità - Decorrenza.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE
Dal momento in cui il venditore acquista la proprietà della cosa promessa in vendita è possibile sentenza di esecuzione specifica del contratto preliminare, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., perché viene meno il fatto (l'altruità della cosa) che in precedenza impediva la sentenza traslativa con effetto immediato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)