Sez. 1, Sentenza n. 563 del 30/01/1995 Cc. (dep. 19/04/1995) Rv. 200927 - 01
Armi - Armi da taglio | Mancanza dello scatto e del fissaggio della lama - Lama semplicemente ripieghevole nel manico - Coltello a serramanico - Esclusione - Arma impropria - È tale - Porto - Reato configurabile - È quello di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110.
Armi - Armi da taglio
In materia di armi bianche un comune coltello con lama pieghevole nel manico rientra nella categoria delle armi improprie, il cui porto deve essere, pertanto, punito con la sanzione prevista dal comma terzo dell'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110. Il coltello a serramanico vero e proprio, detto anche "coltello a scatto" o "molletta" - che rientra nel novero delle armi proprie non da sparo, il cui porto è punito a norma dell'art. 699 comma secondo cod. pen. è quello la cui lama, una volta spiegata con un congegno a molla, rimane fissata nel manico assumendo così le caratteristiche di un pugnale o stiletto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)